Guida pratica alla detrazione fiscale 2024 per tende da sole e schermature solari

03.24 — News e eventi

Creare uno spazio outdoor elegante e confortevole per la propria casa oggi è ancora più conveniente grazie gli incentivi, che consentono di acquistare una nuova copertura solare recuperando fino ad un massimo del 50% in forma di detrazione fiscale.

In questa pagina vi forniamo alcune indicazioni sulle Detrazioni Fiscali di cui possono fruire gli interventi di installazione/sostituzione di schermature solari.

I contenuti della pagina rappresentano un’esposizione di quanto previsto dalle varie normative in essere al momento della sua redazione e l’interpretazione di Pratic su alcuni ambiti di applicazione operativa che non possono, in alcun caso, assumere il rilievo di una consulenza professionale in materia.

Per la soluzione di problematiche specifiche e per un quadro aggiornato della normativa, continuamente oggetto di modifiche, si suggerisce di rivolgersi a propri consulenti e professionisti di fiducia o visitare i siti istituzionali in materia.

Pratic si riserva di aggiornare la pagina a seguito della pubblicazione del Decreto-legge 26 Marzo 2024 recante misure urgenti in materia di agevolazioni fiscali.

Sommario:

1. Cosa sono le schermature solari?

2. Che cos’è la detrazione fiscale?

3. Quando le schermature solari possono beneficiare delle detrazioni fiscali?

4. Quali spese sono ammissibili?

5. Quali sono i limiti di spesa e costo?

6. Chi può fruire del bonus tende da sole?

7. Quali immobili possono beneficiare della detrazione?

8. Come si può fruire delle detrazioni fiscali?

9. Documentazione necessaria

10. Ecobonus o Superbonus? Un confronto.

11. Domande e dubbi ulteriori

Approfondimenti


1. Cosa sono le schermature solari?

La normativa di riferimento per le schermature solari è l’Allegato M al D.L. 311/2006, richiamata anche dalle più recenti disposizioni in materia. Tale normativa definisce le schermature solari “i sistemi che, applicati all’esterno di una superficie vetrata trasparente, permettono una modulazione variabile e controllata dei parametri energetici e ottico luminosi in risposta alle sollecitazioni solari”.

Sono pertanto schermature solari le tende da sole a caduta o a braccio, le pergole e le pergole bioclimatiche, purché rispondenti ai requisiti indicati. Non sono invece schermature solari i frangisole fissi in quanto non permettono una modulazione “variabile e controllata” dei parametri energetici.


2. Che cos’è la detrazione fiscale?

La detrazione fiscale è una diminuzione delle imposte dovute dal contribuente perché ha sostenuto spese destinate a specifiche finalità individuate dallo Stato, come ad esempio adeguare il patrimonio edilizio esistente a nuovi standard di sicurezza antisismica o migliorare l’efficienza energetica di edifici esistenti.

Attualmente, venuta meno la possibilità di fruire del Superbonus, le principali tipologie di incentivi di cui poter beneficiare con l’acquisto di una pergola o tenda da sole Pratic sono:

  • Ecobonus 50%,
  • Bonus Casa (se l’intervento sulle protezioni solari è parte di un più generale intervento di ristrutturazione),
  • Superbonus, come intervento trainato a fronte di tutti i requisiti e limitazioni esistenti per l’utilizzo di questo strumento previste dalla normativa. Il Superbonus può essere fruito nel 2024 e nel 2025, unicamente per lavori su edifici condominiali ed edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate e posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche. Le spese congrue sostenute dal 1 gennaio 2024 potranno essere detratte al 70%, mentre dal 1 gennaio 2025 l’aliquota di detrazione scenderà al 65%. La detrazione al 110%, con la possibilità di cessione del credito, è mantenuta solo per i lavori realizzati e asseverati entro il 31 dicembre 2023 (al netto di una mini-sanatoria prevista nella legge di bilancio 2024 e delle nuove norme approvate con Decreto-legge 26 marzo 2024 in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione), previa comunicazione dello sconto in fattura o della prima cessione del credito maturato per le spese sostenute nel 2023, o per le rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute nel 2020, 2021 e 2022 da effettuarsi entro e non oltre il 4 aprile 2024 (salvo ulteriori proroghe / modifiche).

Tutte le indicazioni che seguono si riferiscono esclusivamente alle detrazioni da Ecobonus 50%.


3. Quando le schermature solari possono beneficiare delle detrazioni fiscali?

Per ottenere la detrazione, le schermature solari, tra cui le tende da sole e le pergole, devono rispondere ai seguenti requisiti fondamentali:

  • devono essere applicate in modo solidale con l’involucro edilizio e non liberamente montabili e smontabili dall’utente;
  • devono essere poste a protezione di una superficie vetrata;
  • possono essere installate all’interno, all’esterno o integrate alla superficie vetrata;
  • devono essere mobili, devono cioè permettere gli apporti energetici positivi impacchettandosi. Per tale ragione, le pellicole solari o le schermature fisse non sono detraibili;
  • devono essere schermature “tecniche” e possedere livelli di prestazione della classe di schermatura solare energetica pari a gTot ≤ 0,35;
  • devono essere installate con orientamento da EST a OVEST passando per SUD, rimanendo pertanto esclusi gli orientamenti a NORD, NORD-EST e NORD-OVEST;
  • devono possedere una marcatura CE;
  • devono rispettare le leggi e normative nazionali e locali in tema di sicurezza e di efficienza energetica.

4. Quali spese sono ammissibili?

Sono ammissibili le spese per:

  • fornitura e posa in opera (tra cui, ad esempio, l’installazione di ponteggi, il noleggio di attrezzature necessarie all’installazione, il “tiro al piano”, la manodopera per l’installazione, ecc.);
  • eventuale smontaggio e dismissione di analoghi sistemi preesistenti (compresolo smaltimento dei materiali rimossi per eseguire i lavori);
  • opere provvisionali e accessorie;
  • spese per le prestazioni professionali necessarie alla realizzazione degli interventi nonché della documentazione tecnica necessaria, comprese eventuali perizie, sopralluoghi, spese di progettazione, ecc.

Non possono fruire dell’agevolazione gli interventi di sostituzione parziale di componenti del prodotto, quali telo, motori, manovre, ecc.


5. Quali sono i limiti di spesa e costo?

Anche per gli interventi realizzati nel corso del 2024 si dovrà effettuare un doppio controllo sulle spese detraibili, per verificare di non eccedere i massimali di spesa: il rispetto dei massimali di spesa per unità immobiliare ed il rispetto dei limiti di costo a mq per singolo intervento; il decreto MITE del 14 febbraio 2022, in vigore dal 15 aprile 2022 ha però modificato i limiti massimi di spesa e le modalità di asseverazione. Nella tabella che segue riepiloghiamo i vincoli previsti per l’Ecobonus 50%.

Ecobonus 50
Beneficiando di una detrazione pari al 50% delle spese ammesse, il limite massimo di spesa per unità immobiliare sarà pari a 120.000 euro, cui corrisponde un limite massimo di spese detraibili pari a 60.000 euro.  Il decreto MITE del febbraio 2022 ha innalzato il costo massimo ai fini della detrazione da 230 a 276 Euro / mq di superficie schermante, al netto di IVA, prestazioni professionali, opere relative alla installazione e manodopera per la messa in opera delle schermature solari. Il limite dei 276 Euro / mq si riferisce pertanto esclusivamente alla fornitura della schermatura solare (tenda da sole, pergola, pergola bioclimatica), rimanendo escluse, ad esempio, le spese per prestazioni professionali eventualmente necessarie per il rilascio della dichiarazione del fornitore e altre prestazioni professionali, l’eventuale ponteggio, o l’utilizzo di una piattaforma di sollevamento, il trasporto, il tiro al piano, il bancale esterno, l’eventuale smontaggio di strutture esistenti, la posa della struttura, le operazioni di collaudo finale, ecc.; tutte voci che rappresentano costi aggiuntivi detraibili. L’incremento a 276 €/mq è in vigore dal 15 aprile 2022. Il nuovo decreto impedisce, di fatto, la possibilità di asseverazioni di congruità per valori superiori al limite dei 276 €/mq.

6. Chi può fruire del bonus tende da sole?

Ecobonus 50
Tutti i contribuenti che: – sostengono le spese di riqualificazione energetica e – possiedono un diritto reale sulle unità immobiliari costituenti l’edificio.   Pertanto, possono essere beneficiari della detrazione i contribuenti, residenti e non residenti, anche se titolari di reddito d’impresa, che possiedono, a qualsiasi titolo, un diritto sull’immobile oggetto dell’intervento, quali:   persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni: proprietari o usufruttuari dell’immobile; condòmini, per gli interventi sulle parti comuni condominiali; inquilini; familiari fino al terzo grado (conviventi con il possessore);detentori dell’immobile in comodato   i contribuenti che conseguono reddito d’impresa, le associazioni tra professionisti, gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale, possessori o comunque utilizzatori dell’immobile.

7. Quali immobili possono beneficiare della detrazione?

Ecobonus 50
Tutti gli edifici che alla data d’inizio dei lavori, siano “esistenti”, ossia accatastati o con richiesta di accatastamento in corso, e in regola con il pagamento di eventuali tributi. La detrazione è valida per tutti gli immobili, di qualsiasi categoria catastale, anche privi di impianto termico (condizione valevole solo per alcuni tipi di interventi, tra cui l’installazione di schermature solari).   Possono beneficiare della detrazione anche edifici o parti di edifici destinati ad attività di impresa o attività professionali

8. Come si può fruire delle detrazioni fiscali?

A partire dal D.L del 16 febbraio 2023 (convertito nella Legge n. 38 del 12 aprile 2023), la possibilità di usufruire dello sconto in fattura e della cessione dei crediti fiscali legati a queste detrazioni è stato drasticamente e continuamente ridotto, fino all’ultimo decreto approvato dal Consiglio dei ministri del 26 marzo 2024 con il quale, tra l’altro, è stata definitivamente eliminata la possibilità di cessione del credito e di sconto in fattura per tutte le tipologie di detrazione fiscale relative a nuovi interventi.

Pertanto, l’unica modalità di fruizione oggi disponibile è l’utilizzo diretto della detrazione da parte del contribuente, nei tempi e modi previsti dalla normativa (10 anni per l’Ecobonus 50).


9. Documentazione necessaria

 Ecobonus 50
Documentazione da trasmettere all’Enea“Scheda descrittiva dell’intervento”, entro i 90 giorni dalla data fine dei lavori o di collaudo delle opere, esclusivamente attraverso l’apposito sito web relativo all’anno in cui essi sono terminati (https://detrazionifiscali.enea.it/) .
Documentazione da conservare a cura del beneficiarioDI TIPO “TECNICO”: certificazione del fornitore/ produttore/ assemblatore che attesti il rispetto dei requisiti tecnici previsti dalla norma; stampa originale della “scheda descrittiva dell’intervento”, riportante il codice CPID assegnato dal sito ENEA, firmata dal soggetto beneficiario; schede tecniche dei componenti e marcatura CE con relative dichiarazioni di prestazione (DoP). Asseverazione di congruità dei costi (solo in casi specifici, si veda la sezione “altri adempimenti”) DI TIPO “AMMINISTRATIVO”: delibera assembleare di approvazione di esecuzione dei lavori nel caso di interventi sulle parti comuni condominiali; fatture relative alle spese sostenute, ovvero documentazione relativa alle spese il cui pagamento non possa essere eseguito con bonifico, e per gli interventi su parti comuni condominiali dichiarazione dell’amministratore del condominio che certifichi l’entità della somma corrisposta dal condomino; ricevute dei bonifici (bancari o postali dedicati ai sensi della Legge 296/2006) recanti la causale del versamento, con indicazione degli estremi della norma agevolativa, il codice fiscale del beneficiario della detrazione, il numero e la data della fattura e il numero di partita IVA o il codice fiscale del soggetto destinatario del singolo bonifico; i contribuenti non titolari di reddito di impresa devono effettuare il pagamento delle spese sostenute mediante bonifico bancario o postale (anche “on line”). I contribuenti titolari di reddito di impresa sono invece esonerati dall’obbligo di pagamento mediante bonifico bancario o postale. In tal caso, la prova delle spese può essere costituita da altra idonea documentazione; stampa della e-mail inviata dall’ENEA contenente il codice CPID che costituisce garanzia che la scheda descrittiva dell’intervento è stata trasmessa.
Altri adempimentiVisto di conformità e Asseverazione di congruità delle spese sono richiesti solo se:
a) il contribuente opta per la cessione del credito o lo sconto in fattura e
b) l’intervento complessivo supera i 10.000 euro e non è realizzato in regime di edilizia libera. 

10. In sintesi

Nella seguente tabella riportiamo le principali caratteristiche e requisiti per la fruizione della detrazione nel caso di interventi su unità immobiliari autonome e indipendenti.

Detrazione fiscaleEcobonus 50
Tipologia di beneficiarioPersone fisiche (IRPEF)Titolari di reddito d’impresa e professionisti (IRES) che godono di diritti sull’immobile
Tipologia di immobileResidenziali e non residenziali
Tetto massimo di spesa per unità immobiliare€ 120.000
Massimali di spesa detraibile276€/mq al netto di IVA, prestazioni professionali, opere relative alla installazione e manodopera per la messa in opera dei beni (Decreto MITE, allegato A)
Percentuale di detrazione50% delle spese ammissibili
Detrazione massima€ 60.000 per unità immobiliare, nei limiti dei massimali a mq di ciascun intervento. In altre parole: si potrà detrarre al massimo il 50% su 276€ al mq (al netto di IVA, prestazioni professionali e opere complementari relative alla installazione e alla messa in opera dei beni) a prescindere dalla spesa al mq per la schermatura solare.
Periodo di utilizzabilità della detrazione fiscale10 anni
Altri requisiti tecnici//
Limiti temporali di sostenimento delle speseSpese sostenute dal 01.01.2022 al 31.12.2024
  

11. Domande e dubbi ulteriori

Riportiamo di seguito le nostre risposte ad alcune domande che ci sono giunte su aspetti relativi alle detrazioni fiscali per le schermature solari e argomenti “collaterali”, che rappresentano la nostra interpretazione della situazione e non hanno, in nessun caso, valore legale né rappresentano consulenza specialistica sui punti trattati.

a. Quali rischi corrono il beneficiario ed il fornitore in caso di controlli da parte delle Autorità preposte?

Il beneficiario,

  • in caso di mancata sussistenza dei requisiti per la detrazione: rischia il recupero dell’imposta, maggiorato di interessi e sanzioni;
  • in caso di utilizzo di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, tramite le quali indica in dichiarazione elementi passivi fittizi al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto: rischia la reclusione da quattro a otto anni (d.lgs 74/2000 art.2, c.1); la pena si riduce a reclusione da un anno e sei mesi a sei anni se gli elementi passivi fittizi sono inferiori a 100.000 euro (d.lgs 74/2000 art.2 c. 2-bis).

Il fornitore/cessionario:

  • in caso di utilizzo in modo irregolare o in misura maggiore del dovuto del credito d’imposta: rischia il recupero del credito, maggiorato di interessi e sanzioni;
  • in caso di concorso alla violazione: è responsabile in solido con il beneficiario;
  • in caso di emissione di fatture false o altri documenti per operazioni inesistenti al fine di consentire a terzi l’evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto: il fornitore rischia la reclusione da quatto a otto anni (d.lgs 74/2000 art.8, c.1); la pena si riduce a reclusione da un anno e sei mesi a sei anni se l’importo non rispondente al vero è inferiore a 100.000 euro per periodo d’imposta (d.lgs 74/2000 art.8 c. 2-bis).

b. L’installazione di una tenda da sole o una pergola è soggetta ad autorizzazione edilizia o altri permessi?

>> L’installazione o la sostituzione di tende da sole e pergole non necessita, di regola, di autorizzazioni edilizie né paesaggistiche; a tal proposito si veda, da ultimo, la sentenza del Consiglio di Stato n. 03393/2021 avverso a Roma Capitale. È però necessario verificare la presenza di eventuali indicazioni in merito nel regolamento condominiale.

c. L’installazione /sostituzione di una tenda da sole o una pergola è soggetta ad IVA agevolata al 10%?

>> L’Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 10 del 02.10.2020 ha esplicitato che le condizioni per applicare l’IVA agevolata alla fornitura di schermature solari e tende da sole ricorrono solo nel caso in cui esse siano installate:

  • nell’ambito di interventi di manutenzione / ristrutturazione edilizia con sostituzione di infissi e serramenti e contemporaneamente
  • in alternativa o in sostituzione dei sistemi oscuranti tradizionali (persiane, scuri, ecc.) per svolgerne le medesime funzioni.

d. Integrazioni decreto MITE 14.02.2022

>>Ricordiamo che è possibile approfondire ogni tematica visitando le FAQ di Enea.

  1. Il limite di detraibilità passa da 230 €/mq a 276 €/mq, comprensivi di eventuali meccanismi automatici di regolazione, esclusi IVA, prestazioni professionali, opere relative all’installazione e manodopera per messa in opera dei beni.
  2. Necessità di visto di conformità e asseverazione di congruità dei prezzi solo se:
    • Il valore complessivo dell’intervento è superiore a 10.000 Euro (attenzione al significato di intervento complessivo; ad esempio: se l’installazione della schermatura fa parte di un più ampio intervento di ristrutturazione, va considerato TUTTO l’intervento; così come vanno considerati tutti i costi relativi alla fornitura ed installazione della schermatura)
    • L’intervento NON è effettuato in regime di Edilizia Libera (si rimanda al Glossario allegato al Decreto semplificazioni del marzo 2018).
  3. Nessuna possibilità di ricorso a prezzari o analisi di dettaglio a superamento della soglia indicata: l’asseveratore è chiamato a verificare esclusivamente il rispetto o meno della soglia.
  4. Nessuna conferma che il costo della “pratica Enea” sia detraibile.
  5. I crediti fiscali derivanti dalle detrazioni possono essere ceduti al massimo 3 volte, di cui la prima libera e le due successive a soggetti “qualificati” (banche, intermediari finanziari, assicurazioni).
  6. Attenzione ai costi di posa in opera: nei casi in cui viene coinvolto l’asseveratore, questi potrebbe riferirsi a prezzari edili per verificare la congruità dei costi di mano d’opera addebitati al cliente finale.

La normativa di settore è ancora in evoluzione, Vi suggeriamo sempre di rivolgerVi ad un professionista di Vostra fiducia per valutazioni di merito.

Approfondimenti

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