Creare uno spazio outdoor elegante e confortevole per la propria casa oggi è ancora più conveniente grazie agli incentivi, che consentono di acquistare una nuova copertura solare recuperando fino ad un massimo del 50% in forma di detrazione fiscale.

In questa pagina vi forniamo alcune indicazioni sulle Detrazioni Fiscali di cui possono fruire gli interventi di installazione/sostituzione di schermature solari.

I contenuti della pagina rappresentano un’esposizione di quanto previsto dalle varie normative in essere al momento della sua redazione e l’interpretazione di Pratic su alcuni ambiti di applicazione operativa che non possono, in alcun caso, assumere il rilievo di una consulenza professionale in materia.

Per la soluzione di problematiche specifiche e per un quadro aggiornato della normativa, continuamente oggetto di modifiche, si suggerisce di rivolgersi a propri consulenti e professionisti di fiducia o visitare i siti istituzionali in materia.

Sommario:

1. Cosa sono le schermature solari?
2. Che cos’è la detrazione fiscale?
3. Quando le schermature solari possono beneficiare delle detrazioni fiscali?
4. Quali spese sono ammissibili?
5. Quali sono i limiti di spesa e costo?
6. Chi può fruire del bonus tende da sole?
7. Quali immobili possono beneficiare della detrazione?
8. Come si può fruire delle detrazioni fiscali?
9. Documentazione necessaria
10. IVA agevolata al 10%
11. In sintesi
12. Domande e dubbi ulteriori


1. Cosa sono le schermature solari?

La normativa di riferimento per le schermature solari è l’Allegato M al D.L. 311/2006, richiamata anche dalle più recenti disposizioni in materia. Tale normativa definisce le schermature solari “i sistemi che, applicati all’esterno di una superficie vetrata trasparente, permettono una modulazione variabile e controllata dei parametri energetici e ottico luminosi in risposta alle sollecitazioni solari”.

Sono pertanto schermature solari le tende da sole a caduta o a braccio, le pergole e le pergole bioclimatiche, purché rispondenti ai requisiti indicati. Non sono invece schermature solari i frangisole fissi in quanto non permettono una modulazione “variabile e controllata” dei parametri energetici.


2. Che cos’è la detrazione fiscale?

La detrazione fiscale è una diminuzione delle imposte dovute dal contribuente perché ha sostenuto spese destinate a specifiche finalità individuate dallo Stato, come ad esempio adeguare il patrimonio edilizio esistente a nuovi standard di sicurezza antisismica o migliorare l’efficienza energetica di edifici esistenti.

Attualmente, venuta meno la possibilità di fruire del Superbonus, le principali tipologie di incentivi di cui poter beneficiare con l’acquisto di una pergola o tenda da sole Pratic sono:

  • Ecobonus,
  • Bonus Casa (se l’intervento sulle protezioni solari è parte di un più generale intervento di ristrutturazione),

 


3. Quando le schermature solari possono beneficiare delle detrazioni fiscali?

Per ottenere la detrazione, le schermature solari, tra cui le tende da sole e le pergole, devono rispondere ai seguenti requisiti fondamentali:

  • devono essere applicate in modo solidale con l’involucro edilizio e non liberamente montabili e smontabili dall’utente;
  • devono essere poste a protezione di una superficie vetrata;
  • possono essere installate all’interno, all’esterno o integrate alla superficie vetrata;
  • devono essere mobili, devono cioè permettere gli apporti energetici positivi impacchettandosi. Per tale ragione, le pellicole solari o le schermature fisse non sono detraibili;
  • devono essere schermature “tecniche” e possedere livelli di prestazione della classe di schermatura solare energetica pari a gTot ≤ 0,35;
  • devono essere installate con orientamento da EST a OVEST passando per SUD, rimanendo pertanto esclusi gli orientamenti a NORD, NORD-EST e NORD-OVEST;
  • devono possedere una marcatura CE;
  • devono rispettare le leggi e normative nazionali e locali in tema di sicurezza e di efficienza energetica.

4. Quali spese sono ammissibili?

Sono ammissibili le spese per:

  • fornitura e posa in opera (tra cui, ad esempio, l’installazione di ponteggi, il noleggio di attrezzature necessarie all’installazione, il “tiro al piano”, la manodopera per l’installazione, ecc.);
  • eventuale smontaggio e dismissione di analoghi sistemi preesistenti (compresolo smaltimento dei materiali rimossi per eseguire i lavori);
  • opere provvisionali e accessorie;
  • spese per le prestazioni professionali necessarie alla realizzazione degli interventi nonché della documentazione tecnica necessaria, comprese eventuali perizie, sopralluoghi, spese di progettazione, ecc.

Non possono fruire dell’agevolazione gli interventi di sostituzione parziale di componenti del prodotto, quali telo, motori, manovre, ecc.


5. Quali sono i limiti di spesa e costo?

Anche per gli interventi realizzati nel corso del 2025 si dovrà effettuare un doppio controllo sulle spese detraibili, per verificare di non eccedere i massimali di spesa, il rispetto dei massimali di spesa per unità immobiliare ed il rispetto dei limiti di costo a mq per singolo intervento. Nella tabella che segue riepiloghiamo i vincoli previsti.

Ecobonus

Il massimo delle spese detraibili è di 60.000 euro per unità immobiliare. La detrazione è del 50% della spesa sostenuta se riguarda l’abitazione principale, del 36% per gli altri immobili. Il costo massimo ai fini della detrazione è di 276 Euro/mq di superficie schermante, al netto di IVA, prestazioni professionali, opere relative alla installazione e manodopera per la messa in opera delle schermature solari.

È inoltre è presente un tetto massimo annuo alle detrazioni che per il 2025 è calcolato in base al reddito, alla composizione del nucleo familiare ed alle sue caratteristiche.

Il tetto è di massimo 14.000 euro per i redditi tra i 75.000 ed i 100.000 euro, ma se:

o    il contribuente non ha figli a carico applicherà un coefficiente pari allo 0,50 per un massimo di 7.000 euro;
o    il contribuente ha un figlio a carico applicherà un coefficiente pari allo 0,70 per un massimo di 9.800 euro;
o    il contribuente ha due figli a carico applicherà un coefficiente pari allo 0,85 per un massimo di 11.900 euro;
o    il contribuente ha tre o più figli a carico o un figlio disabile applicherà un coefficiente 1,00 per un massimo di 14.000 euro.

Per i redditi superiori ai 100.000 euro il tetto massimo è di 8.000 euro ma se:

o    il contribuente non ha figli a carico applicherà un coefficiente pari allo 0,50 per un massimo di 4.000 euro;
o    il contribuente ha un figlio a carico applicherà un coefficiente pari allo 0,70 per un massimo di 5.600 euro;
o    il contribuente ha due figli a carico applicherà un coefficiente pari allo 0,85 per un massimo di 6.800 euro;
o    il contribuente ha tre o più figli a carico o un figlio disabile applicherà un coefficiente 1,00 per un massimo di 8.000 euro.

 

Bonus Casa

Il massimo delle spese detraibili è di 96.000 euro per unità immobiliare. La detrazione è del 50% della spesa sostenuta se riguarda l’abitazione principale, del 36% per gli altri immobili.


6. Chi può fruire del bonus tende da sole?

Ecobonus

Tutti i contribuenti che:
– sostengono le spese di riqualificazione energetica e
– possiedono un diritto reale sulle unità immobiliari costituenti l’edificio.  

Pertanto, possono essere beneficiari della detrazione i contribuenti, residenti e non residenti, anche se titolari di reddito d’impresa, che possiedono, a qualsiasi titolo, un diritto sull’immobile oggetto dell’intervento, quali:   persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni: proprietari o usufruttuari dell’immobile; condòmini, per gli interventi sulle parti comuni condominiali; inquilini; familiari fino al terzo grado (conviventi con il possessore);detentori dell’immobile in comodato, i contribuenti che conseguono reddito d’impresa, le associazioni tra professionisti, gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale, possessori o comunque utilizzatori dell’immobile.

Bonus Casa
  • Il proprietario o il nudo proprietario
  • Il titolare di un diritto reale di godimento, quale usufrutto, uso, abitazione o superficie
  • L’inquilino o il comodatario
  • I soci di cooperative a proprietà divisa e indivisa
  • Gli imprenditori individuali, per gli immobili che non rientrano fra i beni strumentali o i beni merce
  • I soggetti che producono redditi in forma associata (società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparati, imprese familiari), alle stesse condizioni previste per gli imprenditori individuali
  • I familiari conviventi, vale a dire il coniuge (a cui è equiparata la parte dell’unione civile), i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado
  • Il convivente di fatto
  • Il coniuge separato assegnatario dell’immobile intestato all’altro coniuge
Il promissario acquirente.


7. Quali immobili possono beneficiare della detrazione?

Ecobonus

Tutti gli edifici che alla data d’inizio dei lavori, siano “esistenti”, ossia accatastati o con richiesta di accatastamento in corso, e in regola con il pagamento di eventuali tributi. La detrazione è valida per tutti gli immobili, di qualsiasi categoria catastale, anche privi di impianto termico (condizione valevole solo per alcuni tipi di interventi, tra cui l’installazione di schermature solari). Possono beneficiare della detrazione anche edifici o parti di edifici destinati ad attività di impresa o attività professionali.

Bonus Casa
L’agevolazione riguarda le spese sostenute nel corso dell’anno per interventi effettuati su singole unità immobiliari residenziali e su parti comuni di edifici residenziali (solo in caso di manutenzione ordinaria) situati nel territorio dello Stato. Sono esclusi gli edifici a destinazione produttiva, commerciale e direzionale.


8. Come si può fruire delle detrazioni fiscali?

La detrazione viene ripartita in dieci quote annuali di pari importo, come riduzione dell’IRPEF o dell’IRES. Non è più disponibile lo sconto in fattura o la cessione del credito.


9. Documentazione necessaria

  Ecobonus + Bonus Casa
Documentazione da trasmettere all’Enea “Scheda descrittiva dell’intervento”, entro i 90 giorni dalla data fine dei lavori o di collaudo delle opere, esclusivamente attraverso l’apposito sito web relativo all’anno in cui essi sono terminati (https://detrazionifiscali.enea.it/). Alla data di pubblicazione di questa pagina questa documentazione la comunicazione Enea è obbligatoria SOLO per gli interventi in Ecobonus (riqualificazione energetica).
Documentazione da conservare a cura del beneficiario

DI TIPO “TECNICO”: certificazione del fornitore/ produttore/ assemblatore che attesti il rispetto dei requisiti tecnici previsti dalla norma; stampa originale della “scheda descrittiva dell’intervento”, riportante il codice CPID assegnato dal sito ENEA, firmata dal soggetto beneficiario; schede tecniche dei componenti e marcatura CE con relative dichiarazioni di prestazione (DoP). 

DI TIPO “AMMINISTRATIVO”: delibera assembleare di approvazione di esecuzione dei lavori nel caso di interventi sulle parti comuni condominiali; fatture relative alle spese sostenute, ovvero documentazione relativa alle spese il cui pagamento non possa essere eseguito con bonifico, e per gli interventi su parti comuni condominiali dichiarazione dell’amministratore del condominio che certifichi l’entità della somma corrisposta dal condomino; ricevute dei bonifici (bancari o postali dedicati ai sensi della Legge 296/2006) recanti la causale del versamento, con indicazione degli estremi della norma agevolativa, il codice fiscale del beneficiario della detrazione, il numero e la data della fattura e il numero di partita IVA o il codice fiscale del soggetto destinatario del singolo bonifico; i contribuenti non titolari di reddito di impresa devono effettuare il pagamento delle spese sostenute mediante bonifico bancario o postale (anche “on line”). I contribuenti titolari di reddito di impresa sono invece esonerati dall’obbligo di pagamento mediante bonifico bancario o postale. In tal caso, la prova delle spese può essere costituita da altra idonea documentazione; stampa della e-mail inviata dall’ENEA contenente il codice CPID che costituisce garanzia che la scheda descrittiva dell’intervento è stata trasmessa.
   

10. IVA agevolata al 10%

Le schermature solari esterne, quando installate nell’ambito di interventi di efficientamento energetico (Ecobonus) o di interventi di manutenzione straordinaria, ristrutturazione edilizia, restauro e risanamento conservativo, manutenzione ordinaria – quest’ultima solo per i condomini (Bonus Casa) beneficiano dell’IVA agevolata al 10%.


11. In sintesi

Nella seguente tabella riportiamo le principali caratteristiche e requisiti per la fruizione della detrazione nel caso di interventi su unità immobiliari autonome e indipendenti.

Detrazione fiscale Ecobonus: interventi di efficientamento energetico
Tipologia di beneficiario Persone fisiche (IRPEF) Titolari di reddito d’impresa e professionisti (IRES) che godono di diritti sull’immobile
Tipologia di immobile Residenziali e non residenziali
   
Massimali di spesa detraibile 276€/mq al netto di IVA, prestazioni professionali, opere relative alla installazione e manodopera per la messa in opera dei beni 
Percentuale di detrazione 50% delle spese ammissibili sull’abitazione principale, 36% per gli altri immobili
Detrazione massima € 60.000 per unità immobiliare. Presenti ulteriori limiti in base al reddito e alla composizione del nucleo familiare.
Periodo di utilizzabilità della detrazione fiscale

10 anni

IVA agevolata 10%

   

Detrazione fiscale

Bonus Casa: manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, manutenzione ordinaria (solo su parti comuni condominiali)
Tipologia di beneficiario

Persone fisiche (IRPEF)Titolari di reddito d’impresa e professionisti (IRES) che godono di diritti sull’immobile

Tipologia di immobile

Residenziali

Massimali di spesa detraibile

96.000 per ciascuna unità immobiliare

Percentuale di detrazione

50% delle spese ammissibili sull’abitazione principale, 36% per gli altri immobili

Periodo di utilizzabilità della detrazione fiscale

10 anni

IVA agevolata 10%

 


12. Domande e dubbi ulteriori

Riportiamo di seguito le nostre risposte ad alcune domande che ci sono giunte su aspetti relativi alle detrazioni fiscali per le schermature solari e argomenti “collaterali”, che rappresentano la nostra interpretazione della situazione e non hanno, in nessun caso, valore legale né rappresentano consulenza specialistica sui punti trattati.

Quali rischi corrono il beneficiario ed il fornitore in caso di controlli da parte delle Autorità preposte?

Il beneficiario,

  • in caso di mancata sussistenza dei requisiti per la detrazione: rischia il recupero dell’imposta, maggiorato di interessi e sanzioni;
  • in caso di utilizzo di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, tramite le quali indica in dichiarazione elementi passivi fittizi al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto: rischia la reclusione da quattro a otto anni (d.lgs 74/2000 art.2, c.1); la pena si riduce a reclusione da un anno e sei mesi a sei anni se gli elementi passivi fittizi sono inferiori a 100.000 euro (d.lgs 74/2000 art.2 c. 2-bis).


Il fornitore/cessionario:

  • in caso di concorso alla violazione: è responsabile in solido con il beneficiario;
  • in caso di emissione di fatture false o altri documenti per operazioni inesistenti al fine di consentire a terzi l’evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto: il fornitore rischia la reclusione da quatto a otto anni (d.lgs 74/2000 art.8, c.1); la pena si riduce a reclusione da un anno e sei mesi a sei anni se l’importo non rispondente al vero è inferiore a 100.000 euro per periodo d’imposta (d.lgs 74/2000 art.8 c. 2-bis).

 

L’installazione di una tenda da sole o una pergola è soggetta ad autorizzazione edilizia o altri permessi?

>> In seguito all’entrata in vigore del Decreto-Legge 29 maggio 2024, n. 69, noto come “Decreto Salva Casa” (convertito con modificazioni dalla Legge 24 luglio 2024, n. 105), l’installazione, riparazione, sostituzione e rinnovamento di tutte le schermature solari, comprese le pergole, è ufficialmente classificata come Attività in Edilizia Libera. Ciò significa che non necessita di comunicazioni al Comune (Cil, Cila, Scia) o permessi a costruire, a condizione che le schermature solari:

a) siano addossate o annesse agli immobili o alle unità immobiliari anche con strutture fisse, necessarie al sostegno e all’estensione dell’opera;
b) non determinino la creazione di uno spazio stabilmente chiuso con conseguente variazione di volumi e superfici;
c) abbiano caratteristiche tecnico-costruttive e profilo estetico tali da ridurre al minimo l’impatto visivo e l’ingombro apparente;
d) siano in armonia con le preesistenti linee architettoniche.

È però necessario verificare la presenza di eventuali indicazioni in merito nel regolamento condominiale.

Per ulteriori info, vai alla pagina dedicata del nostro sito a questo link

La normativa di settore è complessa ed in continua evoluzione: Ti suggeriamo sempre di rivolgerTi ad un professionista di Tua fiducia per valutazioni di merito.


Approfondimenti

Consulta i siti e le pagine ufficiali sulle detrazioni fiscali, tra cui: