05.22 — News e eventi
Creare uno spazio outdoor elegante e confortevole per la propria casa oggi è ancora più conveniente grazie gli incentivi, che consentono di acquistare una nuova copertura solare recuperando fino ad un massimo del 50% o del 110% dell’intero investimento, in forma di detrazione fiscale.
In questa pagina vi forniamo alcune indicazioni sulle Detrazioni Fiscali di cui possono fruire gli interventi di installazione/sostituzione di schermature solari.
I contenuti della pagina rappresentano un’esposizione di quanto previsto dalle varie normative in essere al momento della sua redazione e l’interpretazione di Pratic su alcuni ambiti di applicazione operativa che non possono, in alcun caso, assumere il rilievo di una consulenza professionale in materia.
Per la soluzione di problematiche specifiche e per un quadro aggiornato della normativa, ancora oggi oggetto di modifiche, si suggerisce di rivolgersi a propri consulenti e professionisti di fiducia o visitare i siti istituzionali in materia.
A fronte del DL 11/2023 la pagina in oggetto sarà soggetta ad aggiornamenti.
1. Cosa sono le schermature solari?
2. Che cos’è la detrazione fiscale?
3. Quando le schermature solari possono beneficiare delle detrazioni fiscali?
4. Quali spese sono ammissibili?
5. Quali sono i limiti di spesa e costo?
6. Chi può fruire delle detrazioni fiscali?
7. Quali immobili possono beneficiare della detrazione?
8. Come si può fruire delle detrazioni fiscali?
10. Ecobonus o Superbonus? Un confronto.
La normativa di riferimento per le schermature solari è l’Allegato M al D.L. 311/2006, richiamata anche dalle più recenti disposizioni in materia (Decreto Rilancio, Decreto Requisiti, ecc.). Tale normativa definisce le schermature solari “i sistemi che, applicati all’esterno di una superficie vetrata trasparente, permettono una modulazione variabile e controllata dei parametri energetici e ottico luminosi in risposta alle sollecitazioni solari”.
Sono pertanto schermature solari le tende da sole a caduta o a braccio, le pergole e le pergole bioclimatiche, purché rispondenti ai requisiti indicati. Non sono invece schermature solari i frangisole fissi in quanto non permettono una modulazione “variabile e controllata” dei parametri energetici.
La detrazione fiscale è una diminuzione delle imposte dovute dal contribuente perché ha sostenuto spese destinate a specifiche finalità individuate dallo Stato, come ad esempio adeguare il patrimonio edilizio esistente a nuovi standard di sicurezza antisismica o migliorare l’efficienza energetica di edifici esistenti.
Attualmente le due principali tipologie di incentivi di cui poter beneficiare con l’acquisto di una pergola o tenda da sole Pratic sono:
Entrambe subordinate al miglioramento dell’efficienza energetica di edifici già esistenti. Le indicazioni che seguono si riferiscono esclusivamente a queste due tipologie di detrazioni fiscali.
Per ottenere la detrazione, le schermature solari, tra cui le tende da sole e le pergole, devono rispondere ai seguenti requisiti fondamentali:
Oltre ai requisiti indicati, validi sia per l’Ecobonus 50 che per il Superbonus 110, per accedere alla detrazione fiscale del Superbonus 110%, l’installazione / sostituzione delle schermature solari deve:
Sono ammissibili le spese per:
Non possono fruire dell’agevolazione gli interventi di sostituzione parziale di componenti del prodotto, quali telo, motori, manovre, ecc.
Anche per gli interventi realizzati nel corso del 2022 si dovrà effettuare un doppio controllo sulle spese detraibili, per verificare di non eccedere i massimali di spesa: il rispetto dei massimali di spesa per unità immobiliare ed il rispetto dei limiti di costo a mq per singolo intervento; il decreto MITE del 14 febbraio 2022, in vigore dal 15 aprile 2022 ha però modificato i limiti massimi di spesa e le modalità di asseverazione. Nella tabella che segue riepiloghiamo i vincoli previsti per le due detrazioni.
Ecobonus 50 | Superbonus 110 |
Beneficiando di una detrazione pari al 50% delle spese ammesse, il limite massimo di spesa per unità immobiliare sarà pari a 120.000 Euro, cui corrisponde un limite massimo di spese detraibili pari a 60.000 Euro. Il decreto MITE del febbraio 2022 ha innalzato il costo massimo ai fini della detrazione da 230 a 276 Euro / mq di superficie schermante, al netto di IVA, prestazioni professionali, opere relative alla installazione e manodopera per la messa in opera delle schermature solari. Il limite dei 276 Euro / mq si riferisce pertanto esclusivamente alla fornitura della schermatura solare (tenda da sole, pergola, pergola bioclimatica), rimanendo escluse, ad esempio, le spese per prestazioni professionali eventualmente necessarie per il rilascio della dichiarazione del fornitore e altre prestazioni professionali, l’eventuale ponteggio, o l’utilizzo di una piattaforma di sollevamento, il trasporto, il tiro al piano, il bancale esterno, l’eventuale smontaggio di strutture esistenti, la posa della struttura, le operazioni di collaudo finale, ecc.; tutte voci che rappresentano costi aggiuntivi detraibili. L’incremento a 276 €/mq è in vigore dal 15 aprile 2022. Il nuovo decreto impedisce, di fatto, la possibilità di asseverazioni di congruità per valori superiori al limite dei 276 €/mq. | Beneficiando di una detrazione pari al 110% delle spese ammesse, il limite massimo di spesa per unità immobiliare sarà pari a 54.545 Euro circa, cui corrisponde un limite massimo di spese detraibili pari a 60.000 Euro. Il decreto MITE del 14/02/2022 stabilisce che per tutti gli interventi previsti nell’allegato A (tra cui sono comprese le schermature solari) il tecnico abilitato assevera la congruità delle spese per gli interventi nel rispetto dei costi massimi specifici per tipologia di intervento di cui all’Allegato. Soltanto per interventi non presenti nell’allegato A, il professionista abilitato assevera la congruità dei costi con utilizzando i prezziari predisposti dalle Regioni e dalle Province autonome o i listini delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura competenti sul territorio ove è localizzato l’edificio o i prezziari pubblicati dalla casa editrice DEI. |
I potenziali beneficiari delle detrazioni fiscali sono diversi nel caso di Ecobonus o Superbonus 110, come indicato nella seguente tabella
Ecobonus 50 | Superbonus 110 |
Tutti i contribuenti che: – sostengono le spese di riqualificazione energetica e – possiedono un diritto reale sulle unità immobiliari costituenti l’edificio. Pertanto, possono essere beneficiari della detrazione i contribuenti, residenti e non residenti, anche se titolari di reddito d’impresa, che possiedono, a qualsiasi titolo, un diritto sull’immobile oggetto dell’intervento, quali: persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni:proprietari o usufruttuari dell’immobile;condòmini, per gli interventi sulle parti comuni condominiali;inquilini;familiari fino al terzo grado (conviventi con il possessore);detentori dell’immobile in comodato i contribuenti che conseguono reddito d’impresa, le associazioni tra professionisti, gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale, possessori o comunque utilizzatori dell’immobile. | La detrazione è riservata ai contribuenti proprietari di un immobile e a coloro che ne detengono un diritto al momento dei lavori o del sostenimento delle spese (nudi proprietari, titolari di diritti reali di godimento quali usufrutto, uso, abitazione o superficie, locatari in possesso del consenso all’esecuzione dei lavori da parte del proprietario e familiari del possessore o del detentore dell’immobile). A beneficiare del bonus sono pertanto: persone fisiche;condomini;istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati, nonché gli enti con le stesse finalità sociali e istituti in forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea sull’in house providing per gli interventi di efficienza energetica realizzati su immobili di loro proprietà, gestiti per conto dei comuni o adibiti a edilizia residenziale pubblica;cooperative di abitazione a proprietà indivisa per gli interventi sugli immobili da esse posseduti e assegnati ai propri soci;organizzazioni senza scopo di lucro, organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale del terzo settore;associazioni e società sportive dilettantistiche (ASD), ma solo per gli interventi su immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi; I titolari di reddito d’impresa o professionale, in linea generale esclusi dalla detrazione, possono rientrare tra i beneficiari nella sole ipotesi di partecipazione alle spese per interventi effettuati dal condominio sulle parti comuni o qualora le spese sostenute abbiano ad oggetto interventi effettuati su immobili appartenenti all’ambito “privatistico” (circ. Agenzia delle Entrate nr. 24 del 8 agosto 2020) |
Ecobonus 50 | Superbonus 110 |
Tutti gli edifici che alla data d’inizio dei lavori, siano “esistenti”, ossia accatastati o con richiesta di accatastamento in corso, e in regola con il pagamento di eventuali tributi. La detrazione è valida per tutti gli immobili, di qualsiasi categoria catastale, anche privi di impianto termico (condizione valevole solo per alcuni tipi di interventi tra cui l’installazione di schermature solari). Possono beneficiare della detrazione anche edifici o parti di edifici destinati ad attività di impresa o attività professionali | Edifici a destinazione residenziale quali condomìni, edifici monofamiliari e dalle unità immobiliari funzionalmente indipendenti e dotate di accesso autonomo esterno, prime e seconde case. Sono escluse le abitazioni di tipo signorile, le abitazioni in ville e castelli (categorie catastali A1, A8 e A9). Gli immobili non devono evidenziare irregolarità o abusi edilizi pendenti. |
I beneficiari delle detrazioni potranno usufruirne secondo tre diverse modalità:
La normativa sulla cessione del credito ha subito diverse modifiche negli ultimi mesi. Proviamo a riepilogare:
I crediti per i quali la prima cessione o lo sconto in fattura sono comunicati all’agenzia delle entrate tra il 7 febbraio 2022 ed il 30 aprile 2022 sono cedibili solo 3 volte: la prima cessione è libera, mentre le successive due possono avvenire solo nei confronti di soggetti qualificati (istituti bancari e assicurativi).
I crediti per i quali la prima cessione o lo sconto in fattura sono comunicati all’agenzia delle entrate a partire dal 1 maggio 2022 possono essere oggetto di una quarta cessione operata solo da istituti di credito a favore dei soggetti con cui abbiano stipulato un contratto di conto corrente (senza altri vincoli di natura del soggetto “acquirente”).
Infine, ai crediti derivanti da sconto in fattura o cessione del credito per cui l’opzione sia stata comunicata all’Agenzia delle Entrate a partire dal 1° maggio 2022 è attribuito un codice identificativo univoco, che deve essere indicato nelle comunicazioni delle eventuali successive cessioni. Tali crediti possono essere ceduti solo per intero, mentre in precedenza era possibile effettuare cessioni a più soggetti oppure cedere una arte del credito ed utilizzare la parte restante come detrazione Irpef nella dichiarazione dei redditi.
Ecobonus 50 | Superbonus 110 | |
Documentazione da trasmettere all’Enea | “Scheda descrittiva dell’intervento”, entro i 90 giorni dalla data fine dei lavori o di collaudo delle opere, esclusivamente attraverso l’apposito sito web relativo all’anno in cui essi sono terminati (https://detrazionifiscali.enea.it/) . | “Scheda descrittiva dell’intervento”, entro i 90 giorni dalla data fine dei lavori o di collaudo delle opere, esclusivamente attraverso l’apposito sito web relativo all’anno in cui essi sono terminati; Asseverazione tecnica e di congruità dei costi, comprensiva degli allegati obbligatori (APE pre e post intervento, polizza assicurativa del tecnico asseveratore, fatture delle spese sostenute, computo metrico) (https://detrazionifiscali.enea.it/) |
Documentazione da conservare a cura del beneficiario | DI TIPO “TECNICO”: certificazione del fornitore/ produttore/ assemblatore che attesti il rispetto dei requisiti tecnici previsti dalla norma; stampa originale della “scheda descrittiva dell’intervento”, riportante il codice CPID assegnato dal sito ENEA, firmata dal soggetto beneficiario; schede tecniche dei componenti e marcatura CE con relative dichiarazioni di prestazione (DoP). Asseverazione di congruità dei costi (solo in casi specifici, si veda la sezione “altri adempimenti”) DI TIPO “AMMINISTRATIVO”: delibera assembleare di approvazione di esecuzione dei lavori nel caso di interventi sulle parti comuni condominiali; fatture relative alle spese sostenute, ovvero documentazione relativa alle spese il cui pagamento non possa essere eseguito con bonifico, e per gli interventi su parti comuni condominiali dichiarazione dell’amministratore del condominio che certifichi l’entità della somma corrisposta dal condomino; ricevute dei bonifici (bancari o postali dedicati ai sensi della Legge 296/2006) recanti la causale del versamento, con indicazione degli estremi della norma agevolativa, il codice fiscale del beneficiario della detrazione, il numero e la data della fattura e il numero di partita IVA o il codice fiscale del soggetto destinatario del singolo bonifico; i contribuenti non titolari di reddito di impresa devono effettuare il pagamento delle spese sostenute mediante bonifico bancario o postale (anche “on line”). I contribuenti titolari di reddito di impresa sono invece esonerati dall’obbligo di pagamento mediante bonifico bancario o postale. In tal caso, la prova delle spese può essere costituita da altra idonea documentazione; stampa della e-mail inviata dall’ENEA contenente il codice CPID che costituisce garanzia che la scheda descrittiva dell’intervento è stata trasmessa. | DI TIPO “TECNICO”: Asseverazione completa degli allegati obbligatori redatta e firmata da un tecnico abilitato, ai sensi dell’art 119 comma 13 punto a) DL 34 2020 (decreto Rilancio) attestante il rispetto dei requisiti tecnici e della congruità dei costi; Stampa in originale della «Scheda Descrittiva» degli interventi, riportante il codice CPID 3 assegnato dal Portale SuperEcobonus 110 firmata dal tecnico abilitato e dal soggetto beneficiario; Copia della relazione tecnica, di cui all’art 8 comma 1 del D lgs 192 05 e s m i .(ex Legge 10 91) o provvedimento regionale equivalente (dal 6/10/2020 sempre obbligatoria);APE (Attestato di Prestazione Energetica) di ogni singola unità immobiliare per cui si richiedono le detrazioni nello stato finale e con tutti i servizi energetici presenti nella situazione post intervento; Specifica documentazione tecnica a seconda degli interventi trainaNTI realizzati (si rimanda a documentazione Enea sull’argomento). DI TIPO “AMMINISTRATIVO”: titolo edilizio, ove richiesto, in relazione alla tipologia di lavori da realizzare (SCIA, CILA, ecc.);delibera assembleare di approvazione di esecuzione dei lavori e tabella millesimale di ripartizione delle spese nel caso di interventi riguardanti le parti comuni condominiali; dichiarazione di consenso da parte del/la proprietario/a per i lavori effettuati dal detentore dell’immobile; fatture relative alle spese sostenute ovvero certificazione delle somme corrisposte dal condòmino per gli interventi sulle parti comuni; ricevuta dei bonifici «parlanti» bancari o postali; stampa della e-mail ricevuta dall’ENEA contenente il codice ASID che costituisce ricevuta che l’asseverazione è stata trasmessa |
Altri adempimenti | Visto di conformità e Asseverazione di congruità delle spese sono richiesti solo se: a) il contribuente opta per la cessione del credito o lo sconto in fattura e b) l’intervento complessivo supera i 10.000 euro e non è realizzato in regime di edilizia libera. | Indipendentemente dalle modalità di fruizione del beneficio, è necessario conservare a cura del beneficiario anche il Visto di conformità (art 119 comma 11 DL 34 2020) dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta, rilasciato dai soggetti abilitati (dottori commercialisti, ragionieri, periti commerciali e consulenti del lavoro, responsabili dell’assistenza fiscale dei CAF) |
Nella seguente tabella riportiamo le principali differenze tra le due detrazioni fiscali, nel caso di interventi su unità immobiliari autonome e indipendenti.
Detrazione fiscale | Ecobonus 50 | Superbonus 110 |
Tipologia di beneficiario | Persone fisiche (IRPEF)Titolari di reddito d’impresa e professionisti (IRES) che godono di diritti sull’immobile | Persone Fisiche (IRPEF)IACP, Coop, Onlus che godono di diritti sull’immobile sono quindi in generale esclusi i titolari di reddito d’impresa e professionisti (IRES) |
Tipologia di immobile | Residenziali e non residenziali | Solo residenziali |
Tetto massimo di spesa per unità immobiliare | € 120.000 | € 54.545 |
Massimali di spesa detraibile | 276€/mq al netto di IVA, prestazioni professionali, opere relative alla installazione e manodopera per la messa in opera dei beni (Decreto MITE, allegato A) | 276€/mq al netto di IVA, prestazioni professionali, opere relative alla installazione e manodopera per la messa in opera dei beni (Decreto MITE, allegato A) |
Percentuale di detrazione | 50% delle spese ammissibili | 110% delle spese ammissibili |
Detrazione massima | € 60.000 per unità immobiliare, nei limiti dei massimali a mq di ciascun intervento | € 60.000 per unità immobiliare, nei limiti della congruità asseverata |
Periodo di utilizzabilità della detrazione fiscale | 10 anni | 5 anni |
Altri requisiti tecnici | // | L’intervento complessivo (trainaNTI + trainaTI) deve raggiungere l’obiettivo di miglioramento di 2 classi energetiche o, se non possibile, il raggiungimento della classe massima di efficienza energetica |
Limiti temporali di sostenimento delle spese | Spese sostenute dal 01.01.2022 al 31.12.2024 | Le scadenze aggiornate al 15.05.2022 sono: Condomini ed edifici plurifamiliari: 31/12/2025, ma con % decrescenti: fino a tutto il 2023 con percentuale 110%, per il 2024 70%, per il 2025 65% (per le zone terremotate la percentuale resta il 110% fino al 31/12/2025) Persone fisiche unico proprietario o stessi comproprietari fino a 4 unità: 31/12/2025 (fino a tutto il 2023 con percentuale 110%, per il 2024 70%, per il 2025 65% – per le zone terremotate la percentuale resta il 110% fino al 31/12/2025) Persone fisiche su unifamiliari o unità funzionalmente autonome: 30/09/2022, ma estensione al 31/12/2022 se al 30/09/2022 SAL ≥ 30% (per le zone terremotate il beneficio resta fino al 31/12/2025, con aliquota al 110%) IACP e istituti similari, Cooperative edilizie a proprietà indivisa: 30/06/2023, ma estensione al 31/12/2023 se al 30/06/2023 SAL ≥ 60% (per le zone terremotate il beneficio resta fino al 31/12/2025, con aliquota al 110%) Onlus, Associazioni di volontariato, Associazioni di promoziona sociale: 31/12/2025 (fino a tutto il 2023 con percentuale 110%, per il 2024 70%, per il 2025 65% – per le zone terremotate la percentuale resta il 110% fino al 31/12/2025) Associazioni sportive dilettantistiche: 30/06/2022 |
Riportiamo di seguito le nostre risposte ad alcune domande che ci sono giunte su aspetti relativi alle detrazioni fiscali per le schermature solari e argomenti “collaterali”, che rappresentano la nostra interpretazione della situazione e non hanno, in nessun caso, valore legale né rappresentano consulenza specialistica sui punti trattati.
a. Quali rischi corrono il beneficiario ed il fornitore in caso di controlli da parte delle Autorità preposte?
Il beneficiario,
Il fornitore/cessionario:
b. Nella compilazione on line della comunicazione Enea per un intervento di Ecobonus 50 non trovo alcun riferimento al limite dei 276 Euro / mq, ma soltanto un campo con l’indicazione “costo totale delle schermature solari”. Come mi devo comportare?
>> Allo stato attuale confermiamo che nel modulo on line l’unico campo compilabile è quello del “costo totale delle schermature solari”; l’importo da inserire deve comprendere anche le spese professionali, che vanno poi specificate nuovamente in altra parte del modulo. Sulla base della nostra esperienza consigliamo di inserire nel campo “costo totale delle schermature solari” il costo calcolato sulla base di quanto previsto dall’allegato I: 276 euro * mq della schermatura solare + costi accessori e spese professionali + iva (se il beneficiario è persona fisica) o di quanto riportato nell’asseverazione di congruità dal tecnico abilitato (computo metrico). Infine, suggeriamo di specificare le modalità di calcolo nel campo “Note” in calce alla tabella (si veda lo screenshot riportato di seguito).
c. L’installazione di una tenda da sole o una pergola è soggetta ad autorizzazione edilizia o altri permessi?
>> L’installazione o la sostituzione di tende da sole e pergole non necessita, di regola, di autorizzazioni edilizie né paesaggistiche; a tal proposito si veda, da ultimo, la sentenza del Consiglio di Stato n. 03393/2021 avverso a Roma Capitale. È però necessario verificare la presenza di eventuali indicazioni in merito nel regolamento condominiale.
d. L’installazione /sostituzione di una tenda da sole o una pergola è soggetta ad IVA agevolata al 10%?
>> L’Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 10 del 02.10.2020 ha esplicitato che le condizioni per applicare l’IVA agevolata alla fornitura di schermature solari e tende da sole ricorrono solo nel caso in cui esse siano installate:
e. Integrazioni decreto MITE 14.02.2022
>>Ricordiamo che è possibile approfondire ogni tematica visitando le FAQ di Enea.
La normativa di settore è ancora in evoluzione, Vi suggeriamo sempre di rivolgerVi ad un professionista di Vostra fiducia per valutazioni di merito.
Consulta i siti e le pagine ufficiali sulle detrazioni fiscali, Ecobonus e Superbonus:
Ti raccomandiamo inoltre di prendere visione dei vademecum e delle FAQ Enea su Ecobonus, Superbonus110% ed altre detrazioni fiscali alla pagina: http://www.efficienzaenergetica.enea.it/detrazioni-fiscali.html